(massima n. 2)
In tema di foro per le cause in cui sono parti i magistrati, ove sia stato adito un giudice competente secondo le regole ordinarie e in violazione dell'art. 30 bis, primo comma, c.p.c. (come, nella specie), il giudice competente, dinanzi al quale deve farsi la rimessione della causa, va determinato, in deroga all'art. 5 c.p.c., non gią in base al luogo di servizio del magistrato al momento della proposizione della domanda, bensģ in ragione di quello sopravvenuto sino al momento della decisione.