(massima n. 1)
Il principio secondo cui la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta altresì a contestare espressamente i vari fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali va coordinato con il principio secondo cui il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.; ne consegue che il soggetto convenuto presso un foro diverso da quello convenzionale, al fine di impedire che si estenda nei propri confronti per ragioni di connessione la competenza territoriale relativa all'altro convenuto, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultima in base ai criteri degli artt. 18 o 10 (Foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche), richiamati dall'art. 33 ai fini dell'operatività della relativa ragione di modificazione della competenza. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la Corte regolatrice ha ritenuto opponibile alla parte che invocava una competenza convenzionale esclusiva la competenza del giudice adito nei confronti dell'altro convenuto, definitivamente radicatasi in mancanza di eccezioni di incompetenza da parte di quest'ultimo.