(massima n. 1)
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della responsabilità civile contro terzi dell'auto danneggiante, il Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 9 decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, può essere autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo, alla liquidazione del danno; in tale ipotesi egli è assistito tecnicamente nelle operazioni di liquidazione da una apposita impresa, ma all'effettivo pagamento provvederà l'Impresa specificamente designata allo scopo dell'Ina — Fondo di Garanzia, a seconda della regione in cui è avvenuto il sinistro.