(massima n. 1)
Qualora in giudizi di responsabilità civile da circolazione dei veicoli separatamente introdotti contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi danneggiati (o da soggetti ad essi surrogatisi) e successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, con la conseguente verificazione di un litisconsorzio di natura facoltativa successivo fra i vari danneggiati, sia divenuta oggetto di giudizio come questione comune a tutti la questione della spettanza della rivalutazione del massimale e del criterio di determinazione di essa, la comunanza di tale questione non determina la trasformazione del litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio necessario in punto di svolgimento, dovendosi escludere la necessità di un identico accertamento circa quella spettanza e sussistendo soltanto l'opportunità di un accertamento comune, proprio per la riunione delle cause (essendo il diritto di ciascuno alla rivalutazione del massimale distinto da quello degli altri e non avendosi perciò la presenza di diritti reciprocamente limitatisi, come per il concorso sul massimale). Ne consegue che, in relazione agli esiti del giudizio di appello sul punto ed in particolare al riconoscimento solo ad alcuni danneggiati (o soggetti ad essi surrogati) della detta rivalutazione, la proposizione di un ricorso per cassazione incidentale in via tardiva sul punto da parte dell'assicuratore a seguito del ricorso principale proposto da uno dei danneggiati è inammissibile nei confronti degli altri danneggiati (o surrogati), in quanto non si verte in ipotesi né di inscindibilità né di dipendenza delle cause ad essi relative e, dunque, non si impone la loro presenza in giudizio, che sola potrebbe rendere ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva contro una parte diversa dal ricorrente principale.