(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, la tutela del soggetto danneggiato č assicurata, oltre che dall'attribuzione allo stesso dell'azione diretta contro l'assicuratore, anche dalle deroghe apportate alle norme della legge fallimentare nell'ipotesi in cui l'assicuratore, successivamente all'evento dannoso, sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa ; in quest'ipotesi, la liquidazione dei danni č effettuata non nella sede concorsuale ma dall'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge n. 990 del 1969, per il territorio in cui il sinistro č avvenuto, e nel relativo giudizio deve essere convenuto anche il commissiario liquidatore dell'impresa assicuratrice, il quale ha la qualitā di litisconsorte necessario anche se nei suoi confronti la sentenza ha valore di mero accertamento, persistendo l'improponibilitā delle azioni individuali di condanna.