(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere della preventiva richiesta, all'assicuratore, di risarcimento del danno, posto dall'art. 22, L. 24 dicembre 1969, n. 990 a carico del danneggiato che intenda esercitare l'azione giudiziaria, è adempiuto, in caso di impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, mediante la richiesta al commissario liquidatore che sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 del decreto legge n. 857 del 1976, a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in deroga all'art. 19, terzo comma, della L. n. 990 citata, non essendo necessaria ulteriore richiesta all'impresa designata sia perché è il commissario liquidatore della società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa il soggetto che, avendone avuta la necessaria autorizzazione, deve procedere alla liquidazione del danno, sia perché l'impresa designata, dovendo provvedere, a norma del medesimo articolo 9, del D.L. n. 857 del 1976, all'assistenza tecnica del commissario liquidatore, deve ritenersi a conoscenza della richiesta trasmessa dal danneggiato al commissario liquidatore.