(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore, nel caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione, con trasferimento del portafogli, e con riguardo all'art. 8 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576 (conv. in L. 24 novembre 1978 n. 738), che prevede la necessitā della previa richiesta di risarcimento alla impresa cessionaria escludendo la proponibilitā della domanda giudiziaria prima che siano trascorsi sei mesi dalla comunicazione della richiesta medesima, č manifestamente infondata l'eccezione di illegittimitā costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, perché il privilegio che la legge accorda con la predetta norma all'impresa cessionaria del portafoglio della societā assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa č giustificato dalla esigenza di assicurare alla predetta societā la possibilitā di eseguire gli accertamenti necessari per promuovere l'amichevole composizione della controversia, realizzando, cosė, anche l'interesse pubblico di favorire, prima del processo, tale composizione.