(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore e di natanti qualora — in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice — venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento d'ufficio del suo portafoglio ad altra impresa secondo la previsione dell'art. 1 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576 (convertito con modificazioni in L. 24 novembre 1978, n. 738) nel giudizio stesso deve ritenersi ammissibile anche in grado d'appello non solo l'intervento ma pure la chiamata in causa dell'impresa cessionaria in nome dell'Ina (gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada) senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento e del decorso del termine di sei mesi dall'inizio della relativa istanza previsti dall'art. 8 del citato decreto legge con riguardo alle diverse ipotesi della instaurazione ex novo del giudizio, atteso che, in tale situazione, analoga a quella contemplata dall'art. 25 L. 24 novembre 1969, n. 990 con riferimento all'impresa designata a norma del precedente art. 20, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso per effetto della quale il Fondo di garanzia assume la qualità di parte in senso sostanziale rispetto alla pretesa fatta valere in causa e sta in giudizio per il tramite dell'impresa cessionaria.