(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motori, l'art. 8 del D.L. n. 576 del 1978, convertito in L. n. 738 del 1978 a norma del quale, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa cessionaria la richiesta di risarcimento con le modalitā indicate nell'art. 22 della L. n. 990 del 1969, anche se una richiesta in tal senso sia stata in precedenza presentata all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, mentre č esclusa la proposizione di qualsiasi azione risarcitoria prima che siano decorsi sei mesi dall'invio delle richieste trova applicazione soltanto relativamente all'ipotesi di azioni da iniziare ex novo, e non anche nel caso in cui la liquidazione coatta sopravvenga in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, che prosegua nei confronti dell'impresa cessionaria in nome dell'Ina Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.