(massima n. 1)
L'impresa cessionaria del portafoglio assicurativo di altra impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, tenuta a rispondere dei danni per conto della gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada, può essere considerata in mora, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, soltanto dopo la scadenza dello spatium deliberandi di sei mesi dal momento in cui il danneggiato invii la richiesta di risarcimento da tale norma prevista, anche in dovuto supero e duplicazione della richiesta ex art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, che abbia preventivamente recapito all'assicuratore in bonis, con la conseguenza che la decorrenza della rivalutazione del massimale solo dallo spirare di quel maggiore termine può decorrere, e non da quello, più breve, fissato dal detto art. 22 della L. n. 990 del 1969, non applicabile al Fondo di garanzia per le vittime della strada.