(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione con trasferimento di portafoglio, le disposizioni degli artt. 4 e 8 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738) nel disciplinare la obbligazione dell'impresa cessionaria di provvedere alla determinazione dei danni risarcibili dall'I.N.A. (gestione autonoma del «fondo di garanzia per le vittime della strada»), ove la procedura di liquidazione non sia intervenuta durante il giudizio per il risarcimento da parte del danneggiato, prevedono la necessitą della previa richiesta risarcitoria alla detta impresa da parte degli aventi diritto con la modalitą di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, ancorché la stessa sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione, concedendo alla impresa cessionaria il termine di sei mesi per provvedervi; pertanto prima dell'invio di detta richiesta e del decorso dei sei mesi non č configurabile un'obbligazione per interessi moratori, al di lą del massimale di polizza dell'impresa cessionaria per inadempimento o tardivo adempimento dell'obbligazione di provvedere alla liquidazione del sinistro.