(massima n. 1)
In caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile, a norma degli artt. 9 e 13 D.L. n. 857/1976 convertito in legge n. 39/1977, nonché dell'art. 8 D.L. n. 578/1978 convertito in legge n. 738/1978, gli aventi diritto al risarcimento devono indirizzare formale richiesta in tal senso al commissario liquidatore e lasciar decorrere almeno sei mesi dall'invio di tale richiesta prima di proporre azione giudiziaria ; detta disposizione dall'invio di tale richiesta prima di proporre azione giudiziaria, in quanto incidente sulla proponibilità dell'azione, ha una natura processuale, onde il mancato rispetto di essa è censurabile in sede di legittimità anche in relazione a sentenza emessa secondo equità.