(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta di risarcimento del danno che gli aventi diritto devono inviare all'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 576 del 1978, applicabile "ratione temporis", costituisce una condizione di proponibilitā della domanda, analoga a quella stabilita dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, il cui difetto č rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimitā, col solo limite della formazione del giudicato interno; il privilegio in tal modo accordato all'impresa cessionaria del portafoglio non viola l'art. 3 Cost., in quanto giustificato dall'esigenza di consentire a quell'impresa gli accertamenti necessari per promuovere l'amichevole composizione delle controversie.