(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile per la circolazione dei veicoli, alla luce della disciplina prevista dagli artt. 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis"applicabile), č ammissibile che una societā assicuratrice venga contemporaneamente evocata in giudizio sia in proprio, quale incorporante l'assicuratore dell'autovettura del responsabile del sinistro,sia quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per l'ipotesi che il veicolo risulti privo di copertura assicurativa,in quanto fra le due posizioni vi č autonomia patrimoniale e autonomia di scopo, agendo essa, quale impresa designata, per conto e con le finalitā proprie della Consap-Gestione autonoma del F.G.V.S., su cui ricadono le conseguenze economiche del risarcimento.