(massima n. 1)
La somma che l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 legge 24 dicembre 1969, n. 990 deve risarcire al danneggiato da sinistro stradale nel caso in cui la società assicuratrice sia in liquidazione coatta amministrativa (art. 19, lett. c), è nel limite del massimale di legge (art. 21, terzo comma), ambito entro il quale le è riconosciuta la surroga (art. 29) nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato. Pertanto il credito dell'impresa designata ammissibile al passivo dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, se non vi è stata mala gestio da parte di questa, non può superare il predetto ammontare — costitutivo anche del limite per le somme rimborsabili dall'INA (art. 20, ultimo comma) — mentre, per surrogarsi fino al massimale di polizza assicurato, è necessario che il danneggiato ceda il credito all'impresa designata, ovvero la surroghi con le modalità indicate dell'art. 1201 c.c.