(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il diritto del Fondo di garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Consap s.p.a.) al rimborso, da parte dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, di quanto pagato a titolo di indennizzo ai soggetti rimasti danneggiati, ai sensi degli artt. 3 e 4 D.L. 26 settembre 1978, n. 578 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738), è assistito dal privilegio sulle riserve, di cui all'art. 85 D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e all'art. 78, comma quarto, D.L.vo 17 marzo 1995, n. 175, anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 93 (il cui art. 7 ha aggiunto all'art. 78 D.L.vo 175 del 1995, cit., il comma 7 bis, che espressamente estende al Fondo, che si sia surrogato nei diritti dei danneggiati, il medesimo trattamento previsto per i crediti di questi ultimi ai sensi della lett. a del citato comma quarto del medesimo art. 78). Infatti: il comma 7 dell'art. 78 D.L.vo 175 del 1995 rinvia alle disposizioni del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), il cui art. 8, comma secondo, prevede che il risarcimento dei danni (causati, fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio, dalla circolazione dei veicoli assicurati) è disciplinato dall'art. 19, primo comma lett. c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990; in base all'art. 29, comma secondo, della medesima legge, nel caso previsto dalla lett. c) del primo comma dell'art. 19, cit., l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno, è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi; sicché, posta la natura risarcitoria dell'obbligazione del Fondo, anche le somme dal medesimo rimborsate non possono non godere del privilegio accordato dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969, cit., essendo i privilegi attribuiti dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 c.c.) ed essendo identico, nelle due situazioni, il titolo fatto valere, con la conseguenza che, se il privilegio spetta al danneggiato, compete anche al soggetto subentrante in surrogazione.