(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge n. 990 del 1969 e del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 42 Cost., in quanto i limiti previsti dal legislatore (art. 21, terzo comma della citata legge n. 990 e della tabella A allo stesso allegata) nel caso in cui il risarcimento debba essere posto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito della messa in liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore, ispirata a criteri di ragionevolezza, posto che la disciplina dell'indicato Fondo è dettata da motivi di solidarietà e dall'intento di rimediare il rischio di sostenere personalmente le conseguenze dannose dell'evento, al quale era esposto, prima dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 990, colui che fosse rimasto coinvolto in un sinistro stradale, qualora l'impresa assicuratrice, con cui aveva stipulato volontariamente un'assicurazione della responsabilità civile automobilistica, fosse stata posta in liquidazione coatta amministrativa.