(massima n. 2)
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (nella specie applicabile ratione temporis) risponde del danno da mala gestio solo nei limiti del massimale di legge rivalutato, a nulla rilevando che la polizza stipulata dall'impresa posta in liquidazione prevedesse un massimale maggiore: e ciò non solo nell'ipotesi in cui sia stata l'impresa designata a ritardare colpevolmente il pagamento dell'indennizzo, ma anche nel caso in cui il ritardo fosse ascrivibile all'assicuratore in bonis.