(massima n. 1)
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della R.C.A., l'eventuale danno da mala gestio o da colpevole ritardo (al cui risarcimento sia tenuta l'impresa cessionaria o designata) va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all'art. 21, L. 24 dicembre 1969, n. 990, e non al massimale (eventualmente superiore) previsto dalla polizza, anche con riferimento al danno causato dall'assicuratore allorché era in bonis, atteso che detto danno costituisce un'obbligazione accessoria rispetto al debito principale da indennizzo e che è così rispettata la ratio della previsione dei massimali minimi di legge, posti a tutela non solo del danneggiato, ma anche del Fondo di garanzia.