(massima n. 1)
L'art. 21 L. 24 dicembre 1969 n. 990, nel limitare la risarcibilitā del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore per l'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del responsabile al massimale minimo previsto dalla tabella A allegata alla medesima legge, fa riferimento alle ipotesi ordinarie, e non a quelle in cui l'assicuratore si sia reso colpevolmente inadempiente all'obbligo di indennizzare tempestivamente il sinistro. Pertanto, nel caso in cui il danno superi il massimale di polizza, č legittimo l'operato del giudice di merito il quale, per computare la rivalutazione e gli interessi dovuti, anche oltre il massimale, dall'impresa designata ex art. 19 lett. c) L. 24 dicembre 1969 n. 990, fa riferimento al massimale di polizza e non a quello minimo di legge.