(massima n. 1)
L'autonoma causa di responsabilità dell'assicuratore del danneggiante nei confronti del danneggiato e dell'assicurato, configurabile in caso di suo colpevole ritardo nell'adempimento, non può essere svincolata — anche in caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (e dei natanti) e di successione ope legis dell'impresa delegata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada — dal limite, costituito dal massimale di polizza, della sua obbligazione, integrante un debito di valuta. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell'assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato, e dunque agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell'assicurato il risarcimento del danno ulteriore.