(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio con l'azione diretta debba rispondere oltre i limiti del massimale anche degli interessi, rivalutazione e spese in relazione al suo comportamento defatigatorio, la successione ope legis della impresa cessionaria del portafoglio della detta compagnia assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa si verifica anche con riguardo alle obbligazioni accessorie e per esse non opera il limite di risarcibilitą contemplato dall'art. 21 comma terzo legge n. 990/1969 attinente soltanto al debito principale ed indennizzo.