(massima n. 1)
La natura sociale della normativa, contenuta negli artt. 19 e seguenti della L. n. 990 del 1969 in materia di risarcimento dovuto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, non comporta alcuna diversitą di trattamento rispetto a qualsiasi altro assicuratore in relazione alla disciplina posta dall'art. 1224 c.c. per l'ipotesi di ritardo colpevole nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo, atteso che il limite del massimale fissato dall'art. 21 della citata legge trova applicazione con riguardo soltanto all'obbligazione principale a carico del fondo e, per esso, dell'impresa cessionaria o designata (cioč per l'importo capitale dell'indennizzo), non anche agli ulteriori danni costituiti dagli interessi moratori ed autonoma nel colposo comportamento dell'impresa medesima, al di fuori dello schema dell'indennizzo alle vittime della strada, il quale soltanto ha connotato di socialitą.