(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della Rca l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 risponde, nel caso di colpevole inadempimento o ritardato adempimento, anche oltre il massimale, non godendo di un trattamento differenziato rispetto ad ogni altro assicuratore, data la natura risarcitoria e non indennitaria della responsabilitą del Fondo medesimo.