(massima n. 1)
Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'eccezione con la quale l'impresa assicuratrice cessionaria del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa fa valere il limite del massimale previsto dagli artt. 19 e 21, in legge n. 990 del 1969, non configura un'eccezione in senso proprio, in quanto il limite del massimale vale a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello, anche nella vigenza del nuovo testo dell'art. 345, c.p.c.; inoltre, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969 — richiamata dall'art. 21, terzo comma, cit. — hanno natura di atti normativi e, quindi, sono conoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.