(massima n. 1)
Nella responsabilitā civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel caso di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice in bonis la sussistenza e l'entitā del massimale, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontā negoziale delle parti, sicchč č l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce invece, per volontā di legge, limitato. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, il limite del massimale non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato č rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice.