(massima n. 1)
L'impresa designata che, ai sensi dell'art. 19, lett. c), legge 24.12.1969, n. 990, č tenuta (in nome del Fondo di garanzia vittime della strada) a risarcire il danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per l'ipotesi in cui l'assicuratore del responsabile sia posto in liquidazione coatta amministrativa, subentra nella medesima posizione debitoria rivestita dalla societā assicuratrice posta in liquidazione. Ne consegue che, come l'assicuratore č tenuto al ristoro del sinistro avvenuto durante la vigenza del contratto con il massimale in esso previsto, essendo irrilevante che l'evento conseguenza si sia verificato dopo la scadenza del contratto stesso, cosė il Fondo č ugualmente tenuto nei limiti del massimale di legge al momento del sinistro, restando irrilevante la circostanza che, dopo il sinistro e prima del decesso del danneggiato, sia sopraggiunto un provvedimento amministrativo di innalzamento del massimale minimo per persona danneggiata.