(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria, il limite del massimale di legge che l'art. 21, comma terzo della L. 24 dicembre 1969, n. 990 pone al diritto del danneggiato al risarcimento nell'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice sia posta in liquidazione coatta amministrativa si applica esclusivamente alla pretesa risarcitoria verso l'impresa designata alla liquidazione per conto del Fondo di garanzia (ovvero cessionaria del portafoglio), e non anche a quella nei confronti della societą assicuratrice in liquidazione, la cui obbligazione resta integra col solo limite del massimale di polizza, per quanto l'eventuale credito residuo del danneggiato possa essere soddisfatto solo nell'ambito della procedura concorsuale se l'impresa non ritorni in bonis