(massima n. 1)
Con riguardo ad incidente stradale mortale, e rispetto all'azione risarcitoria promossa dai congiunti contro l'impresa designata a norma dell'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, il requisito della «vivenza a carico» della vittima, di cui all'art. 21 secondo comma di detta legge, non č rilevante ove si verta in tema di danno derivante dalla perdita dell'aiuto economico goduto dai congiunti medesimi.