(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, con riguardo ai minimi di garanzia fissati dalla tabella A allegata alla L. n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile, per singola «persona danneggiata» deve intendersi il soggetto individuo che nel sinistro abbia subito danni alla persona e non anche qualsiasi altro soggetto che dall'altrui danno alla persona abbia risentito effetti patrimoniali negativi. Pertanto, nell'ipotesi di sinistro sofferto da un minore, il ristoro dell'invaliditą permanente riportata dall'infortunato, come quello delle spese mediche sopportate dall'esercente la potestą genitoriale ed il rimborso delle spese anticipate da un ente ospedaliero devono essere considerati unitariamente concernendo soltanto la posizione del detto danneggiato, con la conseguenza che al loro riguardo i minimi di garanzia operano una sola volta.