(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., ai fini del computo del massimale deve intendersi per "persona danneggiata" non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto - come ad esempio i congiunti di quella - che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l'invalidità della persona immediatamente pregiudicata; ne consegue che l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ove intenda impugnare la sentenza di merito la quale l'abbia condannata a pagare una somma superiore al massimale di legge, non può limitarsi a dedurre tale eccedenza, ma, in presenza di più persone danneggiate, deve allegare e dimostrare che la condanna ha comportato il superamento sia del massimale per ogni persona danneggiata, sia del massimale catastrofale.