(massima n. 1)
I limiti di risarcibilitā dei danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato, previsti dall'art. 21, comma 2, legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi trasfuso nell'art. 283 d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209), attraverso il rinvio alle previsioni del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, operano solo per i danni patrimoniali, ma non per i danni morali, i quali, pur rientrando tra quelli che il Fondo di garanzia per le vittime della strada č obbligato a risarcire, sono, quindi, risarcibili secondo la disciplina ordinaria.