(massima n. 1)
In tema di opera eseguita da un terzo con materiali propri su fondo altrui, l'eccezione di decadenza del proprietario del suolo dalla facoltą di optare per la demolizione dell'opera a spese del terzo, per decorso del termine semestrale di cui all'art. 938, ultimo comma, c.c., non deve necessariamente correlarsi alla richiesta di pagamento dell'indennitą prevista dal citato art. 936, secondo comma, essendo il diritto di non essere costretto alla demolizione ed il diritto all'indennitą riconosciuti per il soddisfacimento di interessi distinti, suscettibili di essere fatti valere nelle forme ed in termini diversi, con i rispettivi strumenti di tutela giudiziale (l'eccezione e la domanda).