(massima n. 2)
Per effetto della sopravvenienza in corso di causa della sentenza della Corte costituzionale 18 dicembre 1987, n. 560 che ha dichiarato l'illegittimitā dell'art. 21, comma 1, L. 24 dicembre 1969, n. 990, modificato con L. 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui, in materia di risarcimento di danno a favore delle vittime della strada non prevedeva alcun adeguamento dei limiti massimi risarcibili per ogni persona danneggiata, l'impresa designata dal Fondo di garanzia č tenuta al pagamento degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. con decorrenza, per le somme corrisposte tempestivamente in base alla precedente normativa, dalla data di pubblicazione nella G.U. (23 dicembre 1987) della sentenza della Corte costituzionale - e non dalla data del sinistro o da quella della richiesta risarcitoria del danneggiato - in quanto la retroazione della pronuncia di incostituzionalitā, quando per effetto di essa venga riconosciuto all'interessato un maggiore importo per capitale a titolo risarcitorio o indennitario, riguarda l'antigiuridicitā della norma e non la colpevolezza, che č alla base delle anzidette obbligazioni accessorie, implicando esse un colpevole ritardo nell'adempimento, non potendo la colpa - intesa quale atteggiamento psichico del soggetto - sussistere riguardo ad un comportamento autorizzato od imposto da una norma vigente, ancorché incostituzionale, fino a che essa sia in vigore ed efficace.