(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 18 dicembre 1987, n. 560, che ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 21 primo comma, L. 24 dicembre 1969 n. 990 deve ritenersi che non siano pił operanti in ordine ai risarcimenti posti a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada, i limiti massimi di risarcibilitą indicati nella predetta norma in lire quindici milioni per ogni persona e lire venticinque milioni per sinistro, e che il massimale del fondo di garanzia per le vittime della strada debba essere determinato nei minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria.