(massima n. 2)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti, il principio in forza del quale l'assicuratore, nei rapporti con il terzo danneggiato, č tenuto, anche oltre i limiti del massimale, a corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, qualora colpevolmente ometta o ritardi l'adempimento dopo la richiesta del danneggiato, trova applicazione anche a carico dell'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, data la natura pecuniaria del debito di indennizzo nei confronti del terzo danneggiato, la cui richiesta, alla scadenza del termine concesso dall'art. 22 stessa legge, configura un atto di costituzione in mora.