(massima n. 1)
Per effetto dell'art. 126 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 175 (Attuazione della direttiva 92/49/Cee in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita), recante modifiche ed integrazioni alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la Consap — Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici — Spa è subentrata all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni (Ina), ad essa avendo il legislatore trasferito le funzioni pubblicistiche già facenti capo all'Ina e, in particolare, la gestione — sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso quell'Istituto. Legittimamente, pertanto, intervenendo nel giudizio (nella specie, di ammissione allo stato passivo, ex artt. 101 e 209, terzo comma, legge fall., di una società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa per rivalersi degli indennizzi pagati) a norma dell'art. 19, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (come modificato dall'art. 126 del citato D.L.vo n. 175 del 1995), la Consap può far valere processualmente, in via principale, quale titolare di situazioni giuridiche proprie, la posizione già assunta nel giudizio dall'Ina (non più legittimato).