(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli, in base all'art. 20, secondo comma, L. 24 dicembre 1969, n. 990, per il sinistro cagionato da veicolo non identificato la designazione dell'impresa investita delle funzioni liquidatorie avviene con riferimento alla data in cui si è verificato il sinistro stesso e per una durata triennale (con decorrenza iniziale dalla pubblicazione del decreto ministeriale o dalla diversa data indicata nello stesso), salva la proroga dell'efficacia della designazione anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa. Per effetto di tale meccanismo normativo la successione di una ad altra impresa nella posizione di impresa obbligata — in distinti trienni — alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto a seguito di sinistri provocati da veicolo non identificato e non coperto da assicurazione, non comporta altresì una successione della seconda impresa alla prima nella posizione passiva di obbligata, nel caso in cui la prima impresa, nel triennio di sua competenza, non abbia provveduto alla estinzione della obbligazione gravante ratione temporis a proprio diretto carico, né quindi una successione ex art. 111 c.p.c. con conseguente legittimazione alla impugnazione di sentenza pronunciata nella controversia relativa al rapporto obbligatorio verso la vittima della strada sorto nel triennio di operatività della prima designazione.