(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, e nell'ipotesi di assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato, le comuni regole della procedura concorsuale trovano deroga nelle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 della L. n. 990 del 1969 sia per quanto concerne la prosecuzione del giudizio nei confronti di detta impresa in liquidazione, sia per quanto concerne la liquidazione del danno, che si sottrae al disposto dell'art. 59 l. fall. ed č pertanto suscettibile di adeguamento in relazione alla sopravvenuta svalutazione monetaria anche per il periodo successivo all'apertura della liquidazione coatta e fino alla data della decisione.