(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'assoggettamento dell'impresa assicurativa a liquidazione coatta amministrativa (art. 25 L. n. 990 del 1969) nelle more del giudizio promosso dal danneggiato comporta che tale giudizio prosegua nei confronti della procedura di liquidazione con la emissione di una sentenza che, nei confronti della procedura concorsuale, spiega efficacia di mero accertamento, risultando, al tempo stesso, direttamente opponibile (nei limiti di cui all'art. 21 L. 990 citata) all'impresa designata ed intervenuta in corso di causa, attesane la qualità di soggetto passivo della pretesa risarcitoria e di sostituto ex lege del fondo di garanzia per le vittime della strada. Ne consegue l'obbligo di detta impresa di anticipare l'indennizzo dovuto all'assicurato per conto della liquidazione coatta — salva insinuazione del credito così maturato al passivo della procedura concorsuale — anche nella ipotesi in cui (come nella specie) il commissario liquidatore sia stato autorizzato a liquidare i danni per conto del Fondo di garanzia.