(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'azione risarcitoria iniziata dal danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, può proseguire davanti al giudice ordinario nei confronti dell'impresa in liquidazione, per il conseguimento di una sentenza opponibile all'impresa designata, ex art. 19 della L. n. 990 del 1969, ma con l'efficacia di mero accertamento del credito nei confronti della liquidazione coatta amministrativa.