(massima n. 1)
Il giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale per il quale vi sia obbligo di assicurazione, promosso direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice sopravvenuta alla pronuncia di condanna di primo grado, può essere proseguito in grado di appello contro il commissario liquidatore di questa, anche mediante chiamata in causa della stessa impresa assicuratrice.