(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la richiesta di risarcimento danni che gli aventi diritti devono inviare all'impresa cessionaria del patrimonio dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, prevista dall'art. 8 D.L. n. 576 del 1978, costituisce una condizione di proponibilità della domanda del tutto analoga a quella stabilita dall'art. 22 legge n. 990 del 1969, il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità con il solo limite della formazione del giudicato interno.