(massima n. 1)
La contestazione dell'obbligo, sollevata da un'impresa di assicurazione citata per la responsabilità civile, di liquidare i danni derivati da un sinistro stradale in mancanza di prova che il medesimo si sia verificato nella regione per la quale essa è stata designata, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'effetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, configura eccezione in senso tecnico — e perciò non rilevabile d'ufficio — proponibile anche per la prima volta in appello, ma non in Cassazione, perché introduce una questione di merito, che necessita di accertamenti di fatto per affermare o negare la titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale, e quindi per identificare il soggetto obbligato alla prestazione richiesta.