(massima n. 1)
In caso di sinistro stradale causato da un veicolo o natante non identificato o non coperto da assicurazione, lo straniero che vuole esercitare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, deve solo dimostrare, ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, che lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno ed all'istituto dell'assicurazione, essendo del tutto irrilevante la carenza, nell'ordinamento straniero, di un istituto analogo a quello del Fondo di garanzia che, avendo funzione risarcitoria e non indennitaria, attiene non al diritto ma alle modalità attraverso le quali nello Stato italiano è assicurato il risarcimento del danno. L'accertamento della legge straniera che assicura la condizione di reciprocità, configurandosi questa legge come un mero fatto, per ciò stesso soggetto non al principio iura novit curia ma a quello sull'onere della prova, è riservato al giudice di merito e si sottrae, quindi, al controllo di legittimità se motivato senza vizio logico o giuridico.