(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma, lett. a, L. 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si č verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo č rimasto sconosciuto; a quest'ultimo fine č sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autoritā di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autoritā giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse.