(massima n. 2)
La ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale č libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga pił attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere alcuni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruitą della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.