(massima n. 1)
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della responsabilitā civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, l'obbligazione risarcitoria del Fondo di garanzia vittime della strada ex art. 19, lett. c), L. 24 dicembre 1969, n. 990 (il quale prevede la copertura da parte del Fondo di garanzia nei casi di sinistri cagionati da veicolo coperto da polizza facente parte del portafoglio di impresa in liquidazione coatta amministrativa, o che vi venga posta successivamente) č circoscritta alle ipotesi di danni per i quali l'assicurazione č imposta dalla legge. Ne consegue che, ove anteriormente all'entrata in vigore della L. 26 febbraio 1977, n. 39 (la quale ha esteso l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria alla responsabilitā civile per i danni ai terzi trasportati) il vettore avesse assicurato con polizza facoltativa la propria responsabilitā civile per i danni ai terzi trasportati, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice il Fondo di garanzia non risponde dell'obbligazione risarcitoria.