(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale dei veicoli e dei natanti, l'intervento del Fondo di garanzia, e, per esso, dell'impresa designata, a norma dell'art. 19, lettera c) della L. 24 dicembre 1969, n. 990, per il caso di liquidazione coatta della società assicuratrice, opera nei limiti in cui sussista l'obbligo di assicurazione, cioè per i sinistri verificatisi in Italia (art. 6, primo comma della citata legge), e, pertanto, non è invocabile con riguardo a sinistri cagionati in uno Stato estero da veicoli o natanti ancorché immatricolati od assicurati in Italia.