(massima n. 1)
L'istituto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 della stessa legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano tuttavia ai principii fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico di tale fondo, nel caso di atto illecito imputabile ad un veicolo non identificato, ha natura risarcitoria del danno e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Ne consegue che ai fini della risarcibilità dei danni morali in favore dei parenti della vittima non può trovare considerazione la loro vivenza o meno a carico della vittima, rilevando tale condizione ai diversi fini previsti dal citato art. 21.